DPCM 23 DICEMBRE 2020
“GAZZETTA UFFICIALE – SERIE GENERALE N.39 DEL 16.02.2021”
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021
Dopo il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio» ecco il DPCM recante l’approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021.
L’Art. 1 del DPCM, considerata la necessità’ di adottare per l’anno 2021un nuovo modello di dichiarazione ambientale (MUD) in sostituzione di quello vigente per poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori in attuazione della più recente normativa europea, sostituisce integralmente Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018.
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente.
A chi deve essere presentato il nuovo MUD
- Alla Camera di commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura (di seguito denominata Camera di commercio o C.C.I.A.A.) competente sul territorio in cui è insediata l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione.
- Alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede la Sede legale dell’impresa cui la dichiarazione si riferisce da parte dei soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione
e deve essere presentato un MUD per ogni unità locale
Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti x Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti x Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti
- I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
- I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.
Chi sono i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione:
- Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila
- Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del d.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi
- Le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti
- Le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
- I produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.
Gli imprenditori agricoli nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del citato decreto legislativo, e dall’articolo183 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
Cosa deve contenere il MUD:
- Comunicazione Rifiuti
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
“Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.39 del 16.02.2021”
Nota dell’editore
Nell’Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01 è contemplata la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari prevista nell’ Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da Art.4 del D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020 che interessa:
- I soggetti identificati nell’articolo 189 comma 3 che non effettuano la comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto
- I soggetti identificati nell’articolo 190 comma 1 che omettono di tenere ovvero tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico
- I soggetti identificati nell’articolo 220 comma 2 che non effettuano la comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti
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