ISO 45001:2018
Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. D.L. 146 del 21 Ottobre 2021.
L’Art. 13 Cap. III del D.L. 146/2021 ha apportato modifiche al Testo unico per la sicurezza sul lavoro e ha definito nuove regole da osservare nel contrasto al lavoro irregolare e nella programmazione ed efficacia dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.
Le nuove regole stabiliscono che il Comitato Regionale di coordinamento per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro debba riunirsi almeno due volte l’anno e che può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Contrasto al lavoro irregolare
Per il contrasto al lavoro irregolare viene precisato che l’Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 Giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dare conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.
Provvedimenti di sospensione
L’’Art.14 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro attinente i provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” viene modificato nella parte che riguarda i provvedimenti di sospensione.
L’’Ispettorato nazionale del lavoro adotta provvedimenti di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori (attualmente il 20 per cento) presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Mancata formazione e mancata fornitura DPI
Il “provvedimento di sospensione” viene adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.
Il provvedimento di sospensione scatta anche in caso di violazioni riguardanti la mancata formazione ed addestramento dei lavoratori e la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
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